Statuto dell'USPID
Allegato "B" al verbale della riunione dell'Assemblea degli Associati USPID del 14 luglio 2011
Art. 1
E' corrente l'associazione "UNIONE DEGLI SCIENZIATI PER IL DISARMO - ONLUS" o in forma abbreviata "USPID", con sede in Pisa.
Essa e' un'associazione indipendente da partiti e organizzazioni
politiche costituita da scienziati che intendono dare il proprio
contributo alla realizzazione del disarmo generale e controllato.
Art. 2
L'USPID persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale nei
settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, e
in quelli direttamente connessi dell'istruzione, della formazione e
della pubblica informazione. L'obiettivo principale e specifico
dell'USPID e' quello di coordinare le attivita' degli scienziati
italiani volte alla tutela dell'ambiente e del territorio contro i
rischi derivanti dalla produzione, dalla conservazione, dall'uso e
dallo smantellamento dei sistemi d'arma in generale e dalle armi di
distruzione di massa in particolare, alla promozione del disarmo in
generale, alla risoluzione dei conflitti, alla eliminazione totale di
tutte le armi di distruzione di massa. L'USPID si propone di far
crescere all'interno dei membri della comunita' scientifica la
consapevolezza della loro particolare responsabilita' rispetto ai
rischi di conflitto e all'uso della scienza e della tecnologia nello
sviluppo e nella diffusione dei sistemi d'arma. L'USPID intende
acquisire informazioni e dati, sviluppare analisi e ricerche, fornire
informazioni aggiornate al Parlamento, al Governo, alle altre
Istituzioni, al mondo della Scuola, agli organi di
informazione, ai vari movimenti per la pace e
per il disarmo e, piu' in generale, all'opinione pubblica su:
a) impatto ambientale e costi umani e sociali dello sviluppo e della diffusione degli armamenti;
b) relazione tra sviluppo economico, fabbisogni energetici e di materie prime da una parte e rischi di conflitto dall'altra;
c) diffusione lecita o illecita di materiali utili alla preparazione di armi di distruzione di massa;
d) sviluppi tecnologici nel campo degli armamenti nucleari, chimici,
batteriologici e convenzionali e conseguente responsabilita' sociale
degli scienziati;
e) rischi reali di guerra e in particolare di guerra nucleare o di guerra che coivolga l'uso di armi di distruzione di massa;
f) stato dei negoziati, situazione reale degli accordi e delle iniziative per il disarmo;
g) situazione attuale degli arsenali militari;
h) proliferazione delle armi nucleari, delle armi di distruzione di massa, dei sistemi missilistici e delle armi convenzionali;
i) rischi di terrorismo con uso di armi di distruzione di massa;
j) evoluzione degli indirizzi e delle dottrine strategiche;
k) progetti di riconversione degli apparati militari-industriali;
l) argomenti collegati ai precedenti.
Con riferimento ai temi sopra esposti l'USPID intende, tra l'altro:
a) promuovere studi, ricerche e convegni;
b) promuovere l'istituzione di corsi a livello universitario, post-univeristario, e di aggiornamento per insegnanti;
c) promuovere la costituzione di "centri universitari
inter-dipartimentali di ricerche sulla pace" e di altre istituzioni
analoghe.
Data la dimensione internazionale del problema l'USPID ritiene
essenziale la collaborazione con gruppi di scienziati, con centri di
studio e di ricerca e con associazioni che, in Italia e all'estero, si
muovono su obiettivi simili.
L'USPID non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Possono aderire all'USPID gli scienziati e gli studiosi di tutte le
discipline che ne condividono gli obiettivi generali e che sono
competenti sugli argomenti di cui al precedente art. 2.
L'adesione all'USPID e' a tempo indeterminato ed e' esclusa la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa.
Chi intende divenire socio deve essere presentato da un altro socio e
deve fare domanda al Segretario Nazionale, il quale decide
sull'accoglimento della stessa, salvo ratifica del Consiglio
Scientifico, con obbligo di motivazione in caso di rifiuto.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, nella
misura deliberata congiuntamente dal Comitato di Coordinamento
Nazionale e dal Consiglio Scientifico. L'ammontare delle quote annuali
rimane invariato fino a diversa deliberazione.
Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili .
L'Assemblea Nazionale delibera, con decisione motivata, sull'esclusione
dei soci. Questa esclusione potra' avvenire per perdita dei
requisiti di ammissione, per gravi inadempienze o per mancato pagamento
delle quote associative annuali. I soci esclusi dall'Assemblea
Nazionale cessano di essere soci dell'USPID a tutti gli effetti e non
possono essere riammessi se non dalla Assemblea Nazionale. I soci
esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote versate.
Art. 4
I soci che risiedono e lavorano in una determinata area geografica,
possono dar luogo ad una sezione locale dell'USPID. La costituzione
delle sezioni locali dell'USPID deve essere ratificata dalla successiva
riunione congiunta del Comitato di Coordinamento Nazionale (CCN)
e del Consiglio Scientifico (CS). Ogni sezione, riunita in assemblea,
elegge fra gli iscritti della Sezione un Segretario ed eventualmente un
Vice Segretario (che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento) che durano in carica due anni. Ogni sezione ha una
contabilita' separata e gode di autonomia amministrativa. Il Segretario
di Sezione e' il responsabile amministrativo della sezione, puo'
ricevere contributi, per conto dell'USPID, finalizzati allo svolgimento
di attivita' dell'USPID nella zona geografica di competenza ed e'
tenuto agli obblighi previsti dall'art. 12.
Ciascuna sezione e' responsabile della raccolta e diffusione di
informazioni, della preparazione di esperti che prendano parte a
conferenze e dibattiti per l'area geografica a cui la sezione
faccia capo, della promozione di studi e ricerche sui temi della pace e
del disarmo e piu' in generale su tutte le iniziative locali adottate
in accordo con i fini dell'USPID.
La soppressione delle Sezioni locali dell'USIPID puo' essere decisa in
riunione congiunta del Comitato di Coordinamento Nazionale e del
COnsiglio Scientifico, in caso di inattivita' della Sezione stessa.
Art. 5
L'Assemblea Nazionale e' convocata (sia in prima che in seconda
convocazione) a mezzo avviso spedito per posta elettronica dal
Segretario
Nazionale a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima, ogni
volta che il Segretario stesso lo reputi opportuno o su richiesta
di un decimo degli associati e comunque almeno una volta all' anno.
L'Assemblea Nazionale puo' essere convocata, alternativamente, con
lettera spedita dal Segretario Nazionale a mezzo posta ordinaria
limitatamente agli associati che abbiano fatta esplicita richiesta
scritta al
Segretario Nazionale stesso.
All'Assemblea Nazionale hanno diritto di partecipare tutti i soci
dell'USPID
indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno ad una sezione
locale. Per la validita' delle deliberazioni, in prima convocazione e'
necessaria la presenza di almeno la meta' degli associati ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda
convocazione, le deliberazioni adottate dalla maggioranza saranno
valide qualunque sia il numero dei presenti. Ad ogni socio spetta
un voto, indipendentemente dal numero di quote versate. Ogni socio puo'
farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, il quale, pero' non
potra' essere portatore di piu' di tre deleghe. La delega deve
essere prodotta al Segretario Nazionale dal socio delegante, in forma
scritta o per posta elettronica.
L'Assemblea Nazionale delibera:
* sull'elezione del Segretario Nazionale e del Vice Segretario Nazionale
* sull'approvazione del rendiconto annuale generale
* sui programmi di massima delle iniziative nazionali
* sulla modifica del presente statuto, sullo scioglimento
dell'associazione, sulla nomina dei liquidatari e la devoluzione del
suo patrimonio, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15.
L'Assemblea Nazionale nomina il Consiglio Scientifico, secondo quanto previsto all'art. 8.
Art. 6
Il Segretario Nazionale e' il legale rappresentante dell'USPID, munito,
con firma libera, di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria
amministrazione. Dura in carica di regola due anni, rinnovabili. Puo'
essere sostituito, anche nel corso del suo mandato, dall'Assemblea
Nazionale.
Il Segretario Nazionale e' responsabile dell'amministrazione. Il Vice
Segretario Nazionale sostituisce il Segretario Nazionale in caso di
assenza o impedimento di quest'ultimo.
Art. 7
I segretari delle Sezioni Locali costituiscono il Comitato di
Coordinamento Nazionale (CCN) dell'USPID. Alle
riunioni del CCN, in caso di impedimento del Segretario di
Sezione, partecipa il Vice Segretario di Sezione. Il CCN e' Convocato
almeno ogni anno dal Segretario Nazionale o su richiesta di un decimo
dei suoi componenti, con le stesse modalita' indicate nel primo
capoverso dell'art. 5. Il Comitato di Coordinamento Nazionale coordina
le attivita' delle sezioni locali e, delibera, congiuntamente al CS,
quanto previsto dal successivo art. 9
Art. 8
L'Assemblea Nazionale nomina un Consiglio Scientifico (CS) composto da
associati particolarmente competenti sui problemi del disarmo e in
generale sui temi di cui al precedente art. 2. Fa parte di
diritto del Consiglio Scientifico il Segretario Nazionale in carica e i
precedenti Segretari nazionali. Sono invitati di regola alle
riunioni del Consiglio Scientifico anche il Vice Segretario nazionale e
i Vice Segretari nazionali precedenti.
Il Consiglio Scientifico dura in carica due anni. Alla sua scadenza il
CS uscente propone i nomi dei componenti il nuovo Consiglio
Scientifico, unitamente ad altri eventuali candidati proposti dai soci,
per la nomina da parte dell'Assemblea Nazionale. Il Consiglio
Scientifico e' convocato almeno ogni anno dal Segretario Nazionale o su
richiesta di un decimo dei suoi componenti, con le stesse modalita'
indicate nel primo capoverso dell'art. 5.
Il Consiglio Scientifico ha il compito di vagliare le proposte delle
sezioni lacali in materia di iniziative o di prese di posizione sui
temi di interesse dell'USPID, di formulare documenti, di
impostare studi e ricerche sui problemi connessi al disarmo e di
proporli all'Assemblea Nazionale. In seduta congiunta con il CCN, il
Consiglio Scientifico delibera quanto stabilito dall'art. 9.
Art. 9
Il CCN e il CS in seduta congiunta deliberano su:
* determinazione dell'ammontare delle quote di iscrizione
* programma delle iniziative nazionali
Il CCN e il CS concorrono inoltre al coordinamento delle attivita'
locali dell'USPID, alla raccolta di informazioni sui problemi della
pace e del disarmo e contribuiscono organizzativamente e, se
necessario, finanziariamente, al buon funzionamento degli strumenti a
disposizione dell'USPID per la diffusione delle informazioni agli
iscritti e all'opinione pubblica in generale.
Art. 10
Le entrate dell'USPID sono costituite:
a) dalle quote associative da corrispondersi all'atto dell'iscrizione o
del rinnovo dell'adesione, nella misura stabilita annualmente secondo
l'art. 9
b) dai contributi concessi da enti pubblici e privati
c) da proventi che darivano da sponsorizzazioni di iniziative e da servizi di qualsiasi natura, resi a terzi.
Art.11
Gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Art. 12
Gli esercizi annuali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre
di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilita' delle
sezioni locali dell'USPID sono affidate ai Segretari di Sezione che
devono trasmettere il rendiconto economico e finanziario al Segretario
Nazionale entro il 30 marzo di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta
della contabilita' dell'USPID nazionale sono affidate al Segretario
Nazionale che deve redigere annualmente il rendiconto economico e
finanziario, da presentare per l'approvazione all'Assemblea Nazionale
entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto deve restare depositato
presso la sede nei quindici giorni che precedono l'assemblea, a
disposizione di tutti i soci.
Art. 13
L'associazione non puo' distribuire, anche in modo indiretto, utili ed
avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano efettuate a favore di altre ONLUS
che, per legge, statuto o regolamento hanno finalita' e
strutturazione simile a quela dell'USPID.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione di attivita' istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
Art. 14
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o
piu' liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione
del patrimonio residuo. Il liquidatore (o i liquidatori) hanno
l'obbligo di devolvere detto patrimonio ad altre ONLUS o a fini di
pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3
comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.